Atleti e Tecnici Sportivi nel nuovo Statuto CONI

Da alcuni articoli apparsi sui giornali mi è sembrato che emergano delle differenti interpre- tazioni sui diritti e sulle opportunità di atleti, istruttori ed allenatori nell'ambito della dirigenza federale e CONI secondo il nuovo Statuto (ancora da approvare dal Ministro competente) su cui ritengo opportuno qualche riflessione per cercare di fare chiarezza. La confusione nasce dalla lettura dello Statuto non nel suo insieme. Mettendo in parallelo l'art. 22 e l'art. 34, che in seguito riporto integralmente per gli interessati, si può dedurre che l'art. 22 si riferisce agli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali mentre l'art. 34 si riferisce alle elezione di atleti e tecnici sportivi nel Consiglio Nazionale del CONI, non delle Federazioni. Il punto 2 dell'art 22 - Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali - dice:

"Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali stabiliscono le modalità per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo degli atleti e dei tecnici sportivi, in armonia con le raccomandazioni del CIO e con i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI."

I Punti 2 e 3 dell'art 34 - Elezione di atleti e tecnici sportivi nel Consiglio Nazionale (del CONI n.d.r.) - dicono:

"2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D.Igs. 23 luglio 1999, n.242, sono eleggibili gli atleti che, anche non più in attività, hanno partecipato entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni, ai Giochi Olimpici ovvero ai campionati mondiali o europei, ovvero ai massimi livelli di competizione internazionale e nazionale, individuati dal CONI, sulla base delle indicazioni fornite dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali. 3. Sono eleggibili i tecnici sportivi che prestano attività o che hanno prestato attività entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni presso società sportive o Federazioni e che sono iscritti alla più elevata categoria prevista in ambito federale."

Mi sembra pertanto corretto interpretare che le limitazioni di cui all'art. 34 si riferiscano SOLO al Consiglio Nazionale del CONI e che invece l'elettorato attivo e passivo nelle Federazioni potrà essere stabilito dagli Statuti delle singole Federazioni secondo i principi fondamentali che il Consiglio del CONI dovrà in seguito emanare. Certamente è da considerare che eventuali Consiglieri Federali atleti e tecnici che non abbiano i requisiti di cui all'art. 34 non potrebbero essere candidati al Consiglio Nazionale del CONI, ma questo è un altro discorso che potrebbe essere superato in quanto non è necessario che gli atleti ed i tecnici eletti in Consiglio Federale siano gli stessi che vengano eletti in Consiglio Nazionale CONI. Questo è un concetto molto importante. Non so quale potrà essere la scelta più giusta che si dovrà sostenere nella preparazione dei nuovi Statuti Federali, ma credo che sia opportuno lasciare alle associazioni di categoria dei Tecnici ed alla base degli Atleti dei vari sport il compito di esprimersi senza che il CONI metta limitazioni esplicite nell'emanazione dei principi informatori, limitazioni che tra l'altro sarebbero in contraddizione con la natura privatistica delle Federazioni di domani. Cordialmente,

Claudio Schermi Presidente Mariner C.C. Presidente Comitato Regionale Lazio FICK; franlouis@tiscalinet.it

ART. 22 e 34 INTEGRALI DELLO STATUTO DEL CONI

Art. 22 - Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali 1 - Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale, e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionisticí e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore. 2. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali stabiliscono le modalità per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo degli atleti e dei tecnici sportivi. in armonia con le raccomandazioni del CIO e con i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI. 3. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali in riferimento alle controversie per le quali si siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva, devono prevedere il tentativo obbligatorio di conciliazione e possono prevedere il procedimento arbitrale di cui all'art. 12 dei presente statuto. 4. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali possono prevedere assemblee di secondo grado formate da delegati eletti a livello territoriale per l'intero quadriennio olimpico. 5. La Giunta Nazionale valuta la conformità degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali alla legge, allo statuto del CONI e ai principi informatori. In caso di diffonnità la Giunta Nazionale rinvia entro sessanta giorni lo statuto alle Federazioni Sportive Nazionali per le opportune modifiche, indicandone i criteri. Trascorso il periodo di sessanta giorni senza tale rinvio, lo statuto federale si intende approvato. Qualora le Federazioni Sportive Nazionali non modifichino lo statuto nel senso indicato, la Giunta Nazionale può nominare un Commissario ad acta, sentito il Consiglio Nazionale, e nei casi più gravi, previa diffida, il Consiglio Nazionale può revocare il riconoscimento.

TITOLO IX PROCEDIMENTI ELETTORALI

Art. 34 - Elezione di atleti e tecnici sportivi nel Consiglio Nazionale (del CONI n.d.r.) 1. I componenti del Consiglio Nazionale in rappresentanza di atleti e tecnici sportivi - in possesso dei requisiti generali indicati dall'art.5, commi 2 e 3 - sono eletti dagli atleti e dai tecnici componenti gli organi di gestione delle Federazioni Sportive Nazionali. 2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D.Igs. 23 luglio 1999, n.242, sono eleggibili gli atleti che, anche non più in attività, hanno partecipato entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni, ai giochi olimpici ovvero ai campionati mondiali o europei, ovvero ai massimi livelli di competizione internazionale e nazionale, individuati dal CONI, sulla base delle indicazioni fornite dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali. 3. Sono eleggibili i tecnici sportivi che prestano attività o che hanno prestato attività entro gli otto anni precedenti la data delle elezioni presso società sportive o Federazioni e che sono iscritti alla più elevata categoria prevista in ambito federale. 4. Successivamente allo svolgimento delle assemblee elettive federali, e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi olimpici estivi, il consigliere federale più anziano di età per ciascuna delle due categorie convoca, senza indugio, l'assemblea elettorale rispettivamente degli atleti e dei tecnici. Nessuna Federazione può essere rappresentata da un numero di consiglieri, tra atleti e tecnici, complessivamente superiore a quattro. Qualora i consiglieri atleti o i consiglieri tecnici di una Federazione superino tale numero, questi eleggeranno una rappresentanza di quattro consiglieri. 5. L'assemblea dei consiglieri federali atleti procede all'elezione dei propri rappresentanti in numero pari al venti per cento dei Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali. 6. L'assemblea dei consiglieri federali tecnici procede all'elezione dei propri rappresentanti in numero pari al dieci per cento dei Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali.