
Visto l'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto
legislativo 23 luglio 1999. n. 242, e in particolare l'articolo
2 che affida, tra l'altro,
al Coni la cura dell'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale nonché la
promozione della massima diffusione della pratica
sportiva, nei limiti di
quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n-
616;
Visto l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 che attribuisce ai comuni,
ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative
in materia di "promozione di attività ricreative e sportive";
Visto l'articolo
3 dello statuto del
Coni approvato il 28 dicembre 2000, secondo cui il
Coni promuove la massima diffusione della pratica
sportiva anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità
residenti sul territorio, tenendo conto delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali;
Vista la richiesta del Comitato olimpico nazionale italiano di istituire una
giornata
nazionale dello sport, da celebrare annualmente
in tutti i Comuni d'Italia;
Considerato che all'iniziativa del Coni hanno
aderito, oltre alle diverse componenti
dell'organizzazione sportiva, l'Anci, l'Upi e il Coordinamento
degli assessorati regionali allo sport;
Considerato che lo sport, per i valori in esso
insiti, ha assunto nella società contemporanea un
ruolo di grande rilevanza, in quanto fondamentale
strumento di tutela della salute e di sviluppo delle capacità fisiche delle generazioni
presenti e future e di
integrazione sociale;
Considerato che la "Carta
europea dello sport per tutti", adottata dal Consiglio d'Europa il 24 settembre 1976, nella quale sono compendiati i principi
che debbono presiedere
alle azioni concrete degli Stati membri per una
politica di sport per tutti, afferma che "chiunque
ha il diritto di praticare lo sport, in quanto
fattore importante dello sviluppo umano";
Vista la decisione del Parlamento europeo e
del Consiglio n. 291/2003/CE del 6 febbraio 2003,
che designa il 2004 quale "Anno
europeo dell'educazione attraverso lo sport;
Ritenuta l'opportunità di rivolgere alle amministrazioni una direttiva per la promozione delle diverse
iniziative nei settori di competenza, da
concentrare annualmente in una specifica giornata, così da far assumere a
quest'ultima la connotazione di momento unitario di attenzione e
sensibilizzazione sul tema dello sport quale fondamentale fattore di formazione
e sviluppo armonioso della personalità dell'individuo, nonché di promozione
sociale e culturale della comunità;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella
riunione del 27 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività
culturali;
EMANA
la
seguente direttiva:
Art. 1
E' istituita la "Giornata nazionale dello sport" che si terrà
la prima domenica di, giugno di ogni anno. In tale giornata il Coni e le altre
amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni e gli
organismi operanti nel settore, assumono, nell'ambito delle rispettive
competenze, iniziative volte a promuovere e a valorizzare la funzione educativa
e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento
della personalità dell'individuo, di preservazione della salute, di
miglioramento della qualità della vita e di responsabilizzazione e
rafforzamento della società civile.
La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

La
“Giornata nazionale dello sport” per il 2004 è il 6 Giugno.
Antonio Baldacci