|
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
FEDERAZIONE
ITALIANA CANOTTAGGIO
Viale Tiziano, 70 - 00196 ROMA
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE
Art. 1 - NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA
La Commissione Tecnica
Nazionale della Federazione Italiana Canottaggio ai sensi dell’articolo 56
dello Statuto Federale, si compone di 5 membri, ha durata quadriennale e
può essere confermata.
All’inizio del proprio
mandato, il Consiglio Federale procede alla nomina dei membri, valutandone
la capacità e l’esperienza nei settori tecnico e scientifico collegati alla
disciplina remiera nonché la rappresentatività territoriale ed affida
l’incarico di Direttore al Direttore Tecnico Nazionale.
La Commissione Tecnica
Nazionale è composta: da 1 Direttore Tecnico, da 1 Tecnico rappresentativo
della zona Nord-Italia, da 1 Tecnico rappresentativo del Centro-Italia, da
1 Tecnico rappresentativo del Sud-Italia, da 1 medico.
Il Nord-Italia
comprende le regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna. Il Centro-Italia comprende le regioni: Toscana,
Marche, Lazio, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Molise. Il Sud-Italia comprende
le regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
In caso di cessazione
dalla carica di uno o più componenti, sino ad un massimo di 3, il Consiglio
procede alla sostituzione. Oltre i 3 componenti viene instaurato dal
Consiglio Federale procedimento per la nomina dell’intera Commissione.
La carica di componente
e di Direttore della Commissione Tecnica Nazionale è incompatibile con
qualsiasi altra carica federale centrale o periferica e con l’esercizio
dell’attività arbitrale.
ART. 2 - COMPETENZE
La Commissione Tecnica
Nazionale propone al Consiglio Federale sistemi e metodi per la diffusione
della tecnica di voga e la raccolta di dati sull’attività tecnica
periferica in sintonia con l’art. 57 dello Statuto.
ART. 3 - FUNZIONAMENTO
La Commissione si
riunisce almeno una volta all’anno per discutere ed approfondire le
informazioni in suo possesso e proporre iniziative ad esse connesse.
La Commissione è
validamente costituita quando sono presenti almeno 3 componenti tra i quali
il Direttore o un suo delegato.
Per l’espletamento
delle varie incombenze di carattere esecutivo, la Commissione Tecnica
Nazionale può chiedere al Segretario Generale della Federazione Italiana
Canottaggio di avvalersi del personale della Federazione dallo stesso
ritenuto idoneo.
Per una migliore
formulazione di proposte, La Commissione Tecnica Nazionale può avvalersi
della collaborazione della Scuola dello Sport e/o del C.O.N.I., procedendo
alla consultazione, compatibilmente con le disponibilità di detto Istituto.
Le proposte elaborate devono essere sottoposte al Consiglio Federale per la
loro approvazione prima della formazione del bilancio federale.
ART. 4 - IL DIRETTORE
Il Direttore convoca e
presiede la Commissione Tecnica, partecipa alle sedute del Consiglio
Federale con parere consultivo sulle materie di competenza e relaziona
sulle attività ed iniziative della Commissione.
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Viale Tiziano, 70 - 00196 ROMA
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
ART. 1
La Commissione Tecnica
Regionale è organismo tecnico consultivo del Comitato.
La Commissione Tecnica
Regionale si compone di 3 membri ed ha durata quadriennale.
All’inizio del
quadriennio olimpico, su convocazione del Presidente del Comitato, si
riuniscono i Tecnici iscritti all’Albo Nazionale degli Allenatori di 1a e
di 2a Categoria per procedere alla elezione del Coordinatore, valutandone
la capacità e l’esperienza dello stesso nel settore tecnico e scientifico,
sulla base di un elenco preventivamente approvato dal Direttore Tecnico
Nazionale.
In caso di mancata
elezione, il Coordinatore viene nominato dal Presidente Regionale.
Successivamente il
Consiglio Regionale procede alla nomina degli altri due componenti, su
proposta del Coordinatore eletto.
La Commissione Tecnica
Regionale decade per dimissioni del Coordinatore.
Il caso di dimissioni di
uno o due membri della Commissione Tecnica Regionale nominati dal Consiglio
Regionale, questi verranno sostituiti.
In ogni caso rimane
ferma la scadenza della Commissione Tecnica Regionale in concomitanza al
ciclo olimpico o in caso di decadenza del Consiglio Regionale.
ART. 2
Il Coordinatore convoca
e presiede la Commissione Tecnica Regionale.
Partecipa alle riunioni
del Consiglio Regionale con voto consultivo.
Relaziona sull’attività
della Commissione e sulle iniziative da prendere in accordo con il Consiglio
Regionale.
Intrattiene rapporti
con il Centro Nazionale di Canottaggio e con i preposti alle strutture
tecnico-scientifiche regionali del C.O.N.I. e con i Tecnici societari.
Avanza proposte per le
materie di competenza e risponde in via generale del funzionamento della
Commissione.
Può rappresentare, se
nominato dal Consiglio Federale, la propria Regione nelle riunioni della
Commissione Tecnica Nazionale.
ART. 3
La Commissione Tecnica
Regionale si riunisce almeno 3 volte all’anno ed è validamente costituita
quando sono presenti almeno due membri tra cui il Coordinatore.
Entro il mese di
dicembre, ed in ogni caso prima dell’Assemblea Regionale, si riunisce per
analizzare i programmi tecnici regionali ed altre iniziative connesse.
Per una migliore
stesura dei programmi, la Commissione Tecnica Regionale può avvalersi della
collaborazione dei Tecnici societari e di altri esperti del settore,
nell’ambito federale e del C.O.N.I., procedendo alla loro convocazione,
compatibilmente con l’approvazione del Consiglio Federale, previo parere
del Consiglio Regionale.
I programmi elaborati
devono essere in accordo con quelli federali nazionali e vanno sottoposti
al Consiglio Regionale prima della formazione del bilancio di previsione e
con l’indicazione di massima delle spese da sostenere.
ART. 4
Sono di competenza
della Commissione Tecnica Regionale:
la divulgazione degli indirizzi di tecnica di
voga e di metodiche di allenamento indicati dal Centro Nazionale di
Canottaggio;
la verifica diretta dell’applicazione di tali
principi nonché delle risultanze ottenute;
organizzare e controllare test di valutazione
tecnica e fisiologica così come previsto dai programmi nazionali e
regionali ed inoltrare risultati e statistiche al Centro Nazionale;
il coordinamento dell’attività tecnica e la
formazione di eventuali equipaggi misti per le rappresentative regionali;
in collaborazione con il Consiglio Regionale, la
organizzazione dei corsi per la preparazione, formazione e l’aggiornamento
dei tecnici con la qualifica di Istruttori Aiuto Allenatori, così come
previsto dal Regolamento Albo Allenatori di Canottaggio;
curare l’"Anagrafe" regionale per
quanto riguarda atleti e tecnici;
lo studio di ogni altro problema affidatole dal
Consiglio Regionale.
|