FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
Viale Tiziano, 70 - 00196 ROMA

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE

Art. 1 - NOMINA, COMPOSIZIONE E DURATA

La Commissione Tecnica Nazionale della Federazione Italiana Canottaggio ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto Federale, si compone di 5 membri, ha durata quadriennale e può essere confermata.

All’inizio del proprio mandato, il Consiglio Federale procede alla nomina dei membri, valutandone la capacità e l’esperienza nei settori tecnico e scientifico collegati alla disciplina remiera nonché la rappresentatività territoriale ed affida l’incarico di Direttore al Direttore Tecnico Nazionale.

La Commissione Tecnica Nazionale è composta: da 1 Direttore Tecnico, da 1 Tecnico rappresentativo della zona Nord-Italia, da 1 Tecnico rappresentativo del Centro-Italia, da 1 Tecnico rappresentativo del Sud-Italia, da 1 medico.

Il Nord-Italia comprende le regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. Il Centro-Italia comprende le regioni: Toscana, Marche, Lazio, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Molise. Il Sud-Italia comprende le regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti, sino ad un massimo di 3, il Consiglio procede alla sostituzione. Oltre i 3 componenti viene instaurato dal Consiglio Federale procedimento per la nomina dell’intera Commissione.

La carica di componente e di Direttore della Commissione Tecnica Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale centrale o periferica e con l’esercizio dell’attività arbitrale.

 

ART. 2 - COMPETENZE

La Commissione Tecnica Nazionale propone al Consiglio Federale sistemi e metodi per la diffusione della tecnica di voga e la raccolta di dati sull’attività tecnica periferica in sintonia con l’art. 57 dello Statuto.

ART. 3 - FUNZIONAMENTO

La Commissione si riunisce almeno una volta all’anno per discutere ed approfondire le informazioni in suo possesso e proporre iniziative ad esse connesse.

La Commissione è validamente costituita quando sono presenti almeno 3 componenti tra i quali il Direttore o un suo delegato.

Per l’espletamento delle varie incombenze di carattere esecutivo, la Commissione Tecnica Nazionale può chiedere al Segretario Generale della Federazione Italiana Canottaggio di avvalersi del personale della Federazione dallo stesso ritenuto idoneo.

Per una migliore formulazione di proposte, La Commissione Tecnica Nazionale può avvalersi della collaborazione della Scuola dello Sport e/o del C.O.N.I., procedendo alla consultazione, compatibilmente con le disponibilità di detto Istituto. Le proposte elaborate devono essere sottoposte al Consiglio Federale per la loro approvazione prima della formazione del bilancio federale.

ART. 4 - IL DIRETTORE

Il Direttore convoca e presiede la Commissione Tecnica, partecipa alle sedute del Consiglio Federale con parere consultivo sulle materie di competenza e relaziona sulle attività ed iniziative della Commissione.

 

 

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REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE

 

ART. 1

La Commissione Tecnica Regionale è organismo tecnico consultivo del Comitato.

La Commissione Tecnica Regionale si compone di 3 membri ed ha durata quadriennale.

All’inizio del quadriennio olimpico, su convocazione del Presidente del Comitato, si riuniscono i Tecnici iscritti all’Albo Nazionale degli Allenatori di 1a e di 2a Categoria per procedere alla elezione del Coordinatore, valutandone la capacità e l’esperienza dello stesso nel settore tecnico e scientifico, sulla base di un elenco preventivamente approvato dal Direttore Tecnico Nazionale.

In caso di mancata elezione, il Coordinatore viene nominato dal Presidente Regionale.

Successivamente il Consiglio Regionale procede alla nomina degli altri due componenti, su proposta del Coordinatore eletto.

La Commissione Tecnica Regionale decade per dimissioni del Coordinatore.

Il caso di dimissioni di uno o due membri della Commissione Tecnica Regionale nominati dal Consiglio Regionale, questi verranno sostituiti.

In ogni caso rimane ferma la scadenza della Commissione Tecnica Regionale in concomitanza al ciclo olimpico o in caso di decadenza del Consiglio Regionale.

ART. 2

Il Coordinatore convoca e presiede la Commissione Tecnica Regionale.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale con voto consultivo.

Relaziona sull’attività della Commissione e sulle iniziative da prendere in accordo con il Consiglio Regionale.

Intrattiene rapporti con il Centro Nazionale di Canottaggio e con i preposti alle strutture tecnico-scientifiche regionali del C.O.N.I. e con i Tecnici societari.

Avanza proposte per le materie di competenza e risponde in via generale del funzionamento della Commissione.

Può rappresentare, se nominato dal Consiglio Federale, la propria Regione nelle riunioni della Commissione Tecnica Nazionale.

ART. 3

La Commissione Tecnica Regionale si riunisce almeno 3 volte all’anno ed è validamente costituita quando sono presenti almeno due membri tra cui il Coordinatore.

Entro il mese di dicembre, ed in ogni caso prima dell’Assemblea Regionale, si riunisce per analizzare i programmi tecnici regionali ed altre iniziative connesse.

Per una migliore stesura dei programmi, la Commissione Tecnica Regionale può avvalersi della collaborazione dei Tecnici societari e di altri esperti del settore, nell’ambito federale e del C.O.N.I., procedendo alla loro convocazione, compatibilmente con l’approvazione del Consiglio Federale, previo parere del Consiglio Regionale.

I programmi elaborati devono essere in accordo con quelli federali nazionali e vanno sottoposti al Consiglio Regionale prima della formazione del bilancio di previsione e con l’indicazione di massima delle spese da sostenere.

ART. 4

Sono di competenza della Commissione Tecnica Regionale:

la divulgazione degli indirizzi di tecnica di voga e di metodiche di allenamento indicati dal Centro Nazionale di Canottaggio;

la verifica diretta dell’applicazione di tali principi nonché delle risultanze ottenute;

organizzare e controllare test di valutazione tecnica e fisiologica così come previsto dai programmi nazionali e regionali ed inoltrare risultati e statistiche al Centro Nazionale;

il coordinamento dell’attività tecnica e la formazione di eventuali equipaggi misti per le rappresentative regionali;

in collaborazione con il Consiglio Regionale, la organizzazione dei corsi per la preparazione, formazione e l’aggiornamento dei tecnici con la qualifica di Istruttori Aiuto Allenatori, così come previsto dal Regolamento Albo Allenatori di Canottaggio;

curare l’"Anagrafe" regionale per quanto riguarda atleti e tecnici;

lo studio di ogni altro problema affidatole dal Consiglio Regionale.