STATUTO

CAPO 1°

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE -SCOPI-PATRIMONIO

Articolo 1 COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE-RAPPRESENTANZA UNITARIA

E' costituita una Associazione denominata "Associazione Nazionale Allenatori di Canottaggio e Canoa" A.N.A.C.C. codice fiscale 90005353872.

Essa è regolata, oltre che dalla legge, dal presente statuto e si intende costituita sulla base degli articoli 18 e 36 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Ha sede in San Giovanni La Punta 95037 (CT) via per Viagrande 27.

L'Associazione rappresenta i propri iscritti ed il solo fatto dell'iscrizione determina il conferimento della rappresentanza.

Articolo 2 SCOPI

L'Associazione si propone i seguenti scopi;

1) Diffondere il canottaggio e la canoa e migliorare il livello agonistico;

2) Tutelare gli interessi morali ed economici degli allenatori di Canottaggio e Canoa;

3) Operare affinchè il carattere, le funzioni, il prestigio e la dignità del lavoro di detti Allenatori siano sempre affermati e tutelati;

4) Dare opera affinchè sia sempre affermata e difesa la figura dell'Allenatore quale tecnico altamente specializzato e qualificato per la diffusione del Canottaggio e della Canoa;

5) Rafforzare i vincoli di colleganza e di solidarietà della categoria;

6) Promuovere ed assumere iniziative per lo studio di tali interessi e delle provvidenze idonee a soddisfarli;

7) Tutelare in modo particolare l'indipendenza della professione;

8) Dare il contributo della scienza e della esperienza dei propri iscritti nella elaborazione delle riforme legislative in materia sportiva;

9) Collaborare attivamente con gli Organi ufficiali preposti allo sport del Canottaggio e della Canoa;

10) Curare l'organizzazione autonoma della categoria e l'autogoverno della stessa.

11) Curare la pubblicazione di un periodico;

12) Promuovere iniziative di carattere tecnico, assistenziale e previdenziale;

13) Assistere i propri iscritti.

L'associazione è a carattere apolitico.

Articolo 3 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi ordinari degli Associati, da legati, da donazioni e da elargizioni di associati benemeriti o da terzi che dovranno risultare dai libri contabili e dell'inventario.

CAPO 2

DEGLI ASSOCIATI

Articolo 4 AMMISSIONE

Possono essere ammessi come associati gli Istruttori, gli Aspiranti Allenatori e gli Allenatori regolarmente nominati ed iscritti negli elenchi e/o albi FIC e FICK .

Articolo 5 CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI.

Gli associati sono tenuti al pagamento:

  1. Di una quota di iscrizione;
  2. Di una quota associativa annua;

La misura di dette quote è stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo anno per anno. Esse sono versate alla cassa dell'Associazione.

Il pagamento della quota associativa annua deve aver luogo entro il termine stabilito anno per anno dal predetto Consiglio.

Articolo 6 PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

  1. Per dimissioni, le quali possono essere date soltanto nel mese di Gennaio di ciascun anno e soltanto con raccomandata spedita all'Associazione nel termine predetto;
  2. Per espulsione.

Durante il procedimento per l'espulsione è sospesa la qualità di associato.

L'associato dimissionario o sospeso è tenuto al pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Articolo 7 ESPULSIONE

Può essere espulso l'associato che abbia fatto opera contraria ai fini dell'Associazione.

L'espulsione e la riammissione dell'associato espulso sono deliberate, sentito il Collegio dei Probiviri, dal Consiglio Direttivo ed insindacabile in qualunque sede.

Articolo 8 MOROSITA'

L'associato moroso nel pagamento delle quote può essere dichiarato dimissionario per morosità dal Consiglio Direttivo qualora dopo regolare diffida, persiste nella morosità.

Egli può tuttavia chiedere di essere riammesso purchè effettui tutte le somme dovute.

All'associato dichiarato dimissionario per morosità si applica l'ultimo comma del precedente articolo sei.

CAPO 3°

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

  1. L'Assemblea degli Associati;
  2. I Consigli Direttivi, anche separetamente, del Canottaggio e della Canoa ma con l'intervento del Presidente;
  3. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  4. Il presidente;
  5. Il Collegio dei Probiviri;
  6. Fiduciari Regionali.

Articolo 10 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI : CONVOCAZIONE

L'Assemblea degli associati è convocata dal C. D in sede da definirsi di volta in volta.

Gli associati si riuniscono in Assemblea Ordinaria ogni quattro anni, nel mese di Ottobre, per la elezione di un Presidente, di due Vice Presidenti, di sei componenti il Consiglio Direttivo (dei quali tre allenatori di Canottaggio e tre allenatori di Canoa) tre Revisori dei conti, più un supplente, tre Probiviri più un supplente, nonché per l'approvazione del rendiconto finanziario e per la discussione d'altri argomenti iscritti nell'ordine del giorno.

Può essere disposta la convocazione straordinaria dell'Assemblea per deliberazione del C.D o su richiesta di 1/5 degli associati.

In questo ultimo caso la richiesta deve essere deliberata e firmata dai richiedenti e contenere l'elencazione degli argomenti da porre in discussione; la richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria va inoltrata al C.D per lettera raccomandata ed il C.D deve convocarla con l'ordine del giorno richiesto entro 30 giorni.

L'avviso di convocazione deve essere in ogni caso spedito per raccomandata agli associati almeno 15 giorni prima dell'adunanza ed in esso debbono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

La votazione per le elezioni di cui al secondo comma del presente articolo può essere fatta anche a mezzo di lettera raccomandata secondo le norme che saranno stabilite dai regolamenti o in pendenza di questi, dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea degli associati, prima di iniziare i propri lavori, nomina un Presidente ed un Segretario incaricato a redigere il verbale. Occorrendo, nomina anche due o più scrutatori.

Il verbale dell'assemblea è sottoscritto dal un Presidente e dal Segretario ed in esso debbono essere trascritte le dichiarazioni degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi degli associati. Se non si è raggiunto il numero legale, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seconda convocazione anche nello stesso giorno, ma in ora diversa, o può deliberare qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Sono nulle le deliberazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Per le modifiche dello Statuto l'Assemblea può deliberare solo a maggioranza di 2/3 quando siano presenti o rappresentati almeno 3/4 degli associati.

Possono partecipare all'Assemblea tutti gli Associati che siano in regola con le quote.

Gli allenatori militari sono esclusi dalla discussione ed eventuali votazioni su argomenti di natura sindacale.

Articolo 12 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: DELEGHE.

Gli associati possono delegare per iscritto ad altri associati l'es

ercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Uno stesso Associato non può avere più di tre deleghe.

Articolo 14 CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è costituito:

  1. Dal Presidente;
  2. Da due vice presidenti;
  3. Da sei membri eletti dall'assemblea, ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10:

Si riunisce in sede o anche altrove, almeno una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente

La convocazione può essere fatta in qualunque luogo con qualsivoglia mezzo. Può inoltre essere richiesta da almeno cinque dei suoi membri. La validità delle deliberazioni del C.D è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi elementi.Le deliberazione sono prese a maggioranza assoluta dai presenti.

Se nel corso del Quadriennio vengono per qualsiasi ragione a mancare il Presidente, i Vice Presidenti, l'Assemblea straordinaria per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza. Per la sostituzione degli altri membri provvede parimenti d'urgenza, il C.D attenendosi alle votazioni dell'ultima assemblea, dando la precedenza al non eletto che ha ottenuto il maggior numero dei voti e cosi via.

Tutti coloro che sono stati nominati ai sensi dei due precedenti comma scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. I membri che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive del C.D possono essere dichiarati decaduti dall'ufficio con provvedimento del C.D.

Il Consiglio e tutti i suoi membri hanno il dovere di rispettare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione.

Propone il programma di attività , la relazione finanziaria e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Al C.D è affidata la direzione dell'Associazione; esso tra l'altro, dà le direttive per lo svolgimento della attività associativa, redige il rendiconto finanziario quadriennale, provvede al bilancio preventivo ed al conto consuntivo annuale, nomina il Direttore ed il Capo Redattore del periodico, organizza le assemblee e svolge tutte le iniziative che reputa opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione. Il C.D, nello svolgimento dell'attività e delle funzioni demandategli, può emanare regolamenti interni che sono obbligatori per tutti gli Associati. Detti regolamenti non possono in alcun caso contenere norme in contrasto con quelle contenute nel presente Statuto e con quelle contenute nel Regolamenti approvato dell'Assemblea.

D'ogni Assemblea il C.D redige il verbale che deve essere spedito in copia entro 30 giorni all'Associato che lo richiede con lettera raccomandata.

Articolo 15 CONSIGLIO DIRETTIVO : CARICHE.

Il C.D nomina nel suo seno, o fra gli iscritti, all'Associazione, il Tesoriere ed il Segretario, che può occupare le due cariche. Nel caso in cui tale nomina fosse data a persona non facente parte del C.D il nominativo non avrà diritto al voto nella riunione del C.D. Quest'ultimo è incaricato di redigere i verbali e di sovraintendere al funzionamento amministrativo dello stesso Consiglio. Nomina altresì, sempre nel suo seno, i responsabili dei vari settori dell'attività dell'Associazione.

Tutti i nominati, compresi il Direttore ed il Capo Redattore del periodico, durano in carica per il tempo in cui rimane in carica il C.D che li ha nominati, ma possono essere sostituiti in ogni tempo con deliberazione dello stesso Consiglio. Il Direttore ed il Capo Redattore del periodico possono essere scelti tra gli associati che non fanno parte del Consiglio , nonché fra estranei all'Associazione.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, ad eccezione soltanto di quelle di Direttore e di Capo Redattore del periodico qualora siano ricoperte da estranei all'Associazione medesima.

Articolo 16 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e anche quelli di straordinaria amministrazione aventi carattere urgenti, salvo, per questi ultimi, la ratifica del Consiglio Direttivo ovvero della Giunta nel caso di cui al seguente articolo 17.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito da i due Vice Pesidenti. In caso di assenza o di impedimento di questi, dal membro più anziano d'età.

Articolo 17 GIUNTA ESECUTIVA.

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad una giunta esecutiva composta da:

  1. Presidente dell'Associazione;
  2. Vice Presidenti;
  3. Segretario;

Il presidente convoca la giunta in qualunque momento lo creda necessario, in qualunque luogo, con qualunque mezzo.

Per la validità delle sue deliberazioni è necessario la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 18 COLLEGIO DEI REVISORI.

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri ed ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, di redigere le relazioni sui bilanci e sui conti consuntivi annuali nonché sul rendiconto finanziario quadriennale, il quale ultimo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 10, deve essere depositato con la relazione del Collegio dei Revisori, nella segreteria dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea medesima.

Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente ed il Segretario.

Articolo 19 COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri ed ha le seguenti funzioni;

  1. Decide le questioni relative alle elezioni alle varie cariche dell'Associazione;
  2. Decide sui reclami contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo circa l'ammissione degli Associati;
  3. Delibera sulle questioni che vengono ad esso proposte dal consiglio C.D e su quelle ad esso espressamente demandate dal presente Statuto.

Articolo 20 FIDUCIARI.

Il C.D può nominare in ogni Zona un proprio Fiduciario e determinarne le funzioni.

CAPO 4

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

Articolo 21 REFERENDUM.

Il C.D può indire, a suo insindacabile criterio, referendum con carattere consultivo e deliberativo su qualunque argomento. Può svolgersi anche per corrispondenza.

Articolo 22 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere proposto dal C.D o su richiesta di almeno 3/4 degli Associati.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea degli Associati, e sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza di almeno 2/3 dei votanti. L'Associazione delibera in merito alle stesse condizioni proposte per la modifica dello Statuto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento provvede anche alla nomina di un liquidatore ed alla destinazione del fondo residuo.

Articolo 23 REGOLAMENTO.

Il regolamento generale per la esecuzione del presente statuto, compilato a cura del C.D e sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

 

 


REGOLAMENTO

Articolo 1) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente anziano. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno quattro membri del Consiglio.

Articolo 2) Tutti i compiti di natura tecnica ed organizzativa relativi all'attività dell'Associazione, possono essere demandati a ciascun settore del C.D

Articolo 3) Viene dichiarato decaduto quel membro del Consiglio che per tre volte consecutive non sia intervenuto alle riunioni senza giustificato motivo e gli subentra il primo dei non eletti.

Articolo 4) Risultando decaduto o dimissionario nel corso dell'anno il Segretario, si provvederà a sostituirlo per proposta del Presidente mediante deliberazione del C.D riunito al completo.

Articolo 5) Il Presidente soprintende la generale attività dell'Associazione e ne ha la rappresentanza legale. Determina le materie d'apportare in discussione del C.D, convoca e presiede il predetto organo e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Articolo 6) Il Segretario tiene la corrispondenza, controfirma tutti gli atti dell'Associazione e del C.D, convoca per richiesta del Presidente o di chi ne fa le veci, l'Ufficio di Presidenza, redige i verbale delle Assemblee e riunioni, tiene al corrente il registro degli Associati iscritti. Collabora con il Tesoriere alla formazione dei bilanci.

Articolo 7) Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità della cassa dell'Associazione, cura l'andamento amministrativo in generale, provvede su mandato del C.D ad effettuare le spese, a riferire le entrate delle Quote, a tenere i registri contabili, il libro inventario ed alla compilazione dei bilanci annuali.

Articolo 8) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di due membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito dell'Associazione, rivede e controlla le scritture contabili, esegue ispezioni e riscontri di cassa, compila la relazione sul bilancio annuale consuntivo da presentare all'Assemblea degli Associati. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Articolo 9) L'Associato potrà ricorrere avverso le decisioni prese dal C.D in materia disciplinare, ai Probiviri che rimetteranno al C.D il loro parere motivato e votato. Le definitive decisioni saranno prese dal C.D tenendo conto del parere dei Probiviri. La prassi dettata dal presente articolo non può applicarsi in materia di espulsioni contemplate dall'articolo 9 dello Statuto.

Articolo 10) Il presente Regolamento è entrato in vigore dal 28 Gennaio 1985 di cui all'Assemblea Straordinaria del 27 Gennaio 1985 a convalida del referendum, indetto dal Consiglio Direttivo, conforme all'articolo 21 dello Statuto.